– Servizio Civile Universale in Italia e all’estero
Si accede su base volontaria ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Possono parteciparvi cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, questo in base alla tipologia del programma di intervento.
L’orario di svolgimento del servizio di un operatore volontario si articola in un impegno settimanale di 25 ore, articolato su 5 o 6 giorni oppure su un monte ore annuo per i 12 mesi, corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.
COME FUNZIONA
È possibile svolgere un periodo di servizio in uno dei seguenti ambiti:
- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Le organizzazioni non profit interessate ad ospitare operatori volontari si iscrivono all’albo unico del servizio civile universale. Questa è la condizione necessaria per la presentazione di programmi di intervento. Una volta presentati i programmi, viene accertato se gli enti siano in possesso o meno di requisiti strutturali e organizzativi, di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale. Una volta accertati i requisiti, avviene la pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti destinata agli enti accreditati e la sua successiva approvazione. Dopo questa fase, viene pubblicato il bando per la selezione dei volontari.
I SOGGETTI PROTAGONISTI
Il sistema di Servizio Civile prevede l’interazione tra più soggetti: lo stato, gli enti pubblici e/o privati e i giovani che intendono svolgere servizio.
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
La maggior parte degli operatori volontari svolge servizio nel territorio italiano. Tra questi, una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell’Unione europea. In alternativa, possono usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, per coprire parzialmente le spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio. I contributi vengono erogati per assicurare un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l’accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO
Una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all’estero possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi. Le attività devono essere svolte nell’ambito dei programmi di intervento realizzati negli ambiti definiti dalla riforma, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo.
Gli enti che realizzano programmi di intervento all’estero devono garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
– Faq
Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni di difendere la propria patria in maniera non armata e non violenta attraverso la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, di solidarietà, di integrazione sociale che si rivolgono a specifici settori (assistenza, cultura, educazione, protezione civile, ambiente). Il Servizio Civile Volontario, istituito nel 2001, è discendente diretto dell’obiezione di coscienza, un’alternativa al servizio militare.
I progetti relativi all’anno 2018 hanno la durata di 12 mesi, per un totale di 1400 ore (circa 30 ore settimanali).
I nuovi progetti di Servizio Civile Universale che saranno inseriti nei bandi a partire dal 2019 potranno avere, invece, durata dagli 8 ai 12 mesi con un monte ore di servizio settimanale pari a 25.
Assolutamente sì! Troverai progetti disponibili da parte di diversi enti nei bandi ordinari di Servizio Civile.
Il Servizio Civile non può essere considerato un lavoro. Si tratta di un periodo che viene scelto e svolto a livello volontario, un’occasione formativa e di crescita personale da spendere, perché no, anche in futuro professionale.
Sì, i volontari in servizio civile possono svolgere attività di studio e/o lavoro, purché tali attività siano compatibili con il corretto svolgimento del servizio.
Al momento di presentazione della domanda, i giovani interessati senza nessuna distinzione di sesso, devono presentare i seguenti requisiti:
- Avere compiuto 18 anni e non superare i 28 anni e 364 giorni;
- Essere cittadini dell’Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- Non aver subito condanna anche non definitiva con pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, per delitto contro la persona o per trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplodente. Non deve inoltre esser stato condannato per favoreggiamento o appartenenza a gruppi eversivi, terroristici o facenti pare della criminalità organizzata.
Non può presentare domanda di Servizio Civile chi ha già prestato Servizio o lo ha interrotto prima della scadenza prevista dal progetto; inoltre non può fare domanda di partecipazione al bando chi ha dei rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto o li ha avuti per una durata superiore ai tre mesi nel corso dell’anno precedente.
8. Dove posso trovare informazioni sui vari progetti così da poter scegliere quello più adatto a me?
In allegato ad ogni bando viene fornito un elenco completo dei progetti previsti. Il bando è reperibile sul sito dell’UNSC, sui siti dei vari Enti coinvolti e sul sito del Co.Pr.E.S.C. Per essere orientato, in particolare sui progetti attivi sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena, puoi rivolgerti al Copresc di Forlì- Cesena in Piazza Morgagni, 2 a Forlì.
La domanda di Servizio Civile si presenta compilando gli allegati 2 e 3 al Bando di Servizio Civile. È indispensabile allegare la fotocopia di un documento d’identità valido ed è consigliabile allegare il curriculum vitae, copie dei titoli in possesso ed altre certificazioni ritenute significative. Il tutto dev’essere consegnato di persona o inviato tramite raccomandata A/R o, ancora, tramite PEC (intestata al candidato), all’ente in cui si intende fare domanda.
La domanda può essere presentata soltanto in seguito alla pubblicazione ufficiale del bando di Servizio Civile entro i termini previsti dal bando. Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti non verranno accolte (fa fede il timbro postale).
Si può presentare UNA SOLA domanda per un unico progetto a scelta tra quelli inseriti nel Bando. La presentazione di più domande equivale all’esclusione da tutti i progetti.
In seguito alla presentazione della domanda, ogni candidato dovrà sostenere una selezione da parte dell’Ente presso il quale si è fatto richiesta. Sarà compito dell’Ente comunicare la data e la sede in cui avverrà il colloquio. In caso di mancata presenza del volontario, questo verrà automaticamente escluso dal progetto. In sede di colloquio, ai fini di stilare la graduatoria, verrà attribuito un punteggio al candidato in base ai titoli di studio conseguiti ed alle attitudini personali poste in relazione al progetto per il quale concorre.
Sì, è possibile. Anche se, nel caso in cui si venga selezionati per entrambi i progetti, non si potrà optare per la seconda scelta nel caso si sia già preso servizio.
Le graduatorie stilate dagli Enti in fase di colloquio divengono definitive in seguito alla verifica da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile dei seguenti requisiti:
– Limiti di età del candidato;
– Possesso della cittadinanza italiana;
– Godimento dei diritti politici;
– Assenza di condanne penali.
Eventuali esclusioni vengono comunicate tempestivamente agli Enti che, a loro volta, le comunicano ai candidati prima di pubblicizzare le graduatorie sui rispettivi siti.
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto a fornire una giustificazione in merito alle cause che gli hanno impedito di prendere servizio. Non presentarsi presso l’Ente nella data stabilita dal contratto equivale alla rinuncia, fatto salvo nel caso in cui i motivi dell’assenza siano da attribuire ad una malattia debitamente certificata. In questo caso, il volontario viene considerato in servizio, ma gli verranno scalati i giorni di assenza dai quindici giorni di malattia di cui dispone durante l’anno. Nel caso venissero superati i quindici giorni, in mancanza di cause gravi e certificate, scatta la rinuncia.
La rinuncia avviene nel caso in cui il volontario non prenda servizio o dichiari di non voler prendere servizio. La rinuncia dà diritto di presentare domanda in un bando successivo.
Qualora avvenga, si procede allo scorrimento della classifica degli idonei al servizio.
L’interruzione avviene quando il volontario prende servizio e solo successivamente dichiari di non voler mantenere il rapporto di collaborazione con l’Ente. In questo caso, il volontario non conserva il diritto di presentare domanda di servizio in occasione di un successivo bando. L’interruzione ricorre anche in caso di malattia superiore ai 30 giorni non dovuta a cause di servizio, in tal caso, conserva il diritto a ripresentare domanda.
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In caso di interruzione il volontario viene sostituito, ma soltanto se avviene entro tre mesi dall’inizio del servizio poiché coloro che subentrano devono svolgere almeno nove mesi di servizio civile.
Gli orari dipendono dal progetto al quale si è scelto di aderire, ma non devono mai essere inferiori alle 30 ore di servizio settimanale salvo i casi nei quali l’Ente ha deciso di optare per il monte annuo, in quel caso i volontari devono essere impegnati per almeno 12 ore settimanali da articolare su 5 o 6 giorni.
Per i volontari non è prevista né l’applicazione della disciplina dello straordinario né del recupero ore aggiuntive salvo casi eccezionali.
Ai volontari spetta un riconoscimento economico pari a Euro 433,80 mensili.
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, pari a:
– 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
– 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio-oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
– 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.
Sono anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento, le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al Paese estero di realizzazione del progetto
Per i volontari avviati dal 18 aprile 2017 (entrata in vigore del dlgv 40/17 – istituzione del Servizio civile universale) gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti ex art. 16 comma 3 del succitato Decreto. “Gli assegni attribuiti ai volontari in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali”.
Sì, il volontario ha a disposizione 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali non frazionabili in permessi orari.
I volontari possono inoltre usufruire di permessi extra per le seguenti circostanze: donazione di sangue (massimo 4 donazioni per i ragazzi e 2 per le ragazze); nomina alla carica di presidente, segretario, scrutatore del seggio elettorale e rappresentanti di lista per la durata del periodo elettorale; esercizio del voto (1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 chilometri di distanza dal luogo di servizio e 2 giorni per i residenti oltre i 300 chilometri, 3 giorni per i volontari impiegati in progetti europei e 5 per i volontari in paesi extra europei); convocazione a comparire in udienza come testimone (1 giorno).
Il volontario ha a disposizione 15 giorni di malattia retribuita. Al termine di questi ha diritto ad altri 15 giorni, ma l’importo economico viene decurtato. In caso in cui vengano superati anche questi, il volontario perde il diritto al servizio. La sostituzione per malattia è possibile soltanto se avviene nei primi tre mesi della presa in servizio, in caso contrario il volontario non verrà sostituito. Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l’orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno conteggianti nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio.
In caso di interruzione per malattia, qualora conservi i requisiti necessari, il volontario può fare domanda per un bando successivo, ma solo nel caso non abbia svolto servizio per un periodo superiore ai 6 mesi.
E’ possibile ottenere crediti formativi spendibili sia nell’ambito degli studi che della formazione. Il periodo di Servizio Civile inoltre può essere valutato nei concorsi pubblici come servizio prestato presso Enti Pubblici, inoltre, nei concorsi per l’accesso a carriere quali i Vigili del Fuoco e Corpi Forestali dello Stato, il 10% dei posti è riservato a chi ha prestato almeno 12 mesi di servizio nelle attività istituzionali di tali corpi.
I periodi di Servizio Civile Nazionale svolti a partire dal 1 gennaio dell’anno 2009 possono essere riscattati, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione.
Il volontario ha il dovere di presentarsi presso la sede dell’Ente che realizza il progetto nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di servizio e, in caso, comunicare all’Ente un eventuale rinuncia.
Le assenze per malattia o per permesso devono essere comunicate tempestivamente all’Ente e, nel primo caso, devono essere complete di certificazione medica. Il volontario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive ricevute dall’OLP (Operatore Locale di Progetto), partecipare alla formazione generale e specifica, rispettare scrupolosamente l’orario previsto per le attività del progetto e non assentarsi senza l’autorizzazione del proprio OLP.
Deve, inoltre, rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto, mantenere una condotta corretta ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Infine, ha il divieto di divulgare informazioni e dati riservati di cui sia venuto a conoscenza durante il periodo di servizio.
Le sanzioni, ordinate per gravità dell’infrazione commessa, sono le seguenti:
– Rimprovero scritto (inosservanza degli orari ed assenza ingiustificate; condotta non conforme a principi di correttezza; negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili);
– Decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio (violazione ripetuta delle norme che comportano un richiamo scritto; rifiuto ingiustificato di seguire le direttive dell’OLP; comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti);
– Esclusione dal servizio (violazione ripetuta delle norme che comportano la decurtazione della paga; persistente ed insufficiente rendimento del volontario; comportamento da cui derivi un grave danno all’Ente; all’UNSC o a terzi; comportamenti che implichino una responsabilità penale a titolo di colpa o dolo; assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio; assenza eccedenti giorni di permesso e di malattia).
L’attestato può essere autoprodotto dal volontario tramite un servizio offerto dal portale online dell’UNSC, potrà però essere stampato soltanto tre mesi dopo la fine del Servizio Civile e, comunque, non oltre i 24 mesi successivi. Per ottenere l’attestato è necessario che il volontario abbia svolto i 12 mesi di servizio, 9 in qual caso sia subentrato in seguito ad una rinuncia.
L’attestato spetta anche a chiunque abbia svolto almeno 6 mesi di servizio, ma sia stato costretto ad interrompere per motivi di malattia o di forza maggiore per causa di servizio. Nel caso non sia possibile attivare la procedura di stampa, significa che il volontario manca delle condizioni necessarie al rilascio. Qualora pensi si tratti di un errore, può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per chiarimenti.
Nel caso non si disponga dei requisiti necessari per la richiesta dell’attestato di fine servizio, è possibile richiedere al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale un certificato relativo al periodo di servizio prestato.