L’interruzione avviene quando il volontario prende servizio e solo successivamente dichiari di non voler mantenere il rapporto di collaborazione con l’Ente. In questo caso, il volontario non conserva il diritto di presentare domanda di servizio in occasione di un successivo bando. L’interruzione ricorre anche in caso di malattia superiore ai 30 giorni non dovuta a cause di servizio, in tal caso, conserva il diritto a ripresentare domanda.

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