Le sanzioni, ordinate per gravità dell’infrazione commessa, sono le seguenti:
a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto;

intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

Alla/Al giovane responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.