Il volontario ha a disposizione 15 giorni di malattia retribuita. Al termine di questi ha diritto ad altri 15 giorni, ma l’importo economico viene decurtato. In caso in cui vengano superati anche questi, il volontario perde il diritto al servizio. La sostituzione per malattia è possibile soltanto se avviene nei primi tre mesi della presa in servizio, in caso contrario il volontario non verrà sostituito. Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l’orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno conteggianti nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio.

In caso di interruzione per malattia, qualora conservi i requisiti necessari, il volontario può fare domanda per un bando successivo, ma solo nel caso non abbia svolto servizio per un periodo superiore ai 6 mesi.